LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN GIAPPONE (2)

Kabushiki Gaisha
Il 29 Giugno del 2005 il Governo Giapponese ha approvato al nuova legge sulla società (Kaisha-hou), che ha profondamente modificato il Codice Commerciale e che è entrata in vigore con decorrenza dal 1 maggio 2006.

La nuova normativa ha considerevolmente modificato la struttura della Kabushiki Gaisha nei suoi aspetti fondamentali, come ad esempio nelle procedure di costituzione e nelle funzioni, allo scopo di condurla il più vicino possibile alle controparti Statunitensi, confermando in tal modo i legami commerciali strettissimi che legano il Giappone agli Stati Uniti d’ America.

La Kabushiki Gaisha è il tipo di società predominante in Giappone e rispecchia il modello, generalmente conosciuto, della società per azioni.

Il numero di norme ad essa dedicata è considerevole (artt. da 25 a 573) e potremmo considerare tali disposizioni alla stregua di un vero e proprio codice normativo, inserito nel contesto della nuova legge.

Le attribuzioni della Kabushiiki Gaisha sono quelle che normalmente caratterizzano le società per azioni: limitazione della responsabilità dei soci al conferimento, principio per il quale i creditori sociali dovranno rivolgersi alla società, senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci; quote di partecipazione rappresentate da azioni, che sono le frazioni, di ugual valore, in cui è diviso il capitale sociale.

Alla luce della nuova riforma, che ha abolito il vecchio tipo di società a responsabilità limitata (Yuugen Kaisha) la società per azioni rappresenta dunque, nella pratica, l’ unico tipo di società di capitali “pura”, anche in considerazione della particolarissima struttura della nuova Goudou Kaisha che analizzeremo più avanti, ed è, per questo, la forma più importante di società predisposta per le imprese di grandi dimensioni, che richiedono l’ apporto di ingenti capitali e comporta l’ assunzione di notevoli rischi.

Per ciò che riguarda la denominazione sociale, possono essere usati i nomi Kabushiki Kaisha e la forma leggermente diversa per la fonetica di Kabushiki Gaisha.

Solitamente la pronuncia con la “K” è utilizzata nella letteratura giuridica inglese, mentre quella con la “G” è più comune in Giappone. Sempre con riferimento alla denominazione sociale, “Kabushiki Gaisha” può essere utilizzato come prefisso (ad es.:Kabushiki Gaisha Dentsuu) o come suffisso (ad es.: Toyota Jidousha Kabushiki Gaihsa). Molto spesso la denominazione viene abbreviata in una forma che prevede l’ utilizzo del solo primo ideogramma della parolache significa “azione”.

Le linee guida da rispettare nella scelta della denominazione sociale prevedono anche che la parte del nome diversa dalla dovuta citazione alla struttura societaria deve essere in lingua giapponese, tutt’ al più redatta utilizzando i caratteri dei sillabari Hiragana o Katakana. Ovviamente, non sarà possibile utilizzare denominazioni sociali già utilizzate da altre società, ma può anche accadere che la denominazione scelta sia riservato all’ ufficio (Houmu Kyoku). Tale ipotesi si realizza nel caso in cui un altro operatore commerciale abbia provveduto alla registrazione in via preventiva della propria denominazione sociale, pur non avendo ancora provveduto alla costituzione della società. Similmente, non sarà possibile utilizzare denominazioni sociali o marchi che possiedono una certa notorietà, sebbene non ancora registrati.Nonostante tali e sì numerosi interventi, che hanno segnato l’ evoluzione del diritto commerciale giapponese, il principio per il quale carattere fondamentale della società per azioni, che risiede nella speciale natura del rapporto che lega società e socio, è sempre stato confermato. Esso, infatti, è impersonale ed anonimo. Adottando una definizione corrente può dirsi che la società per azioni “esercita l’ attività economica con il patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni”.

Costituzione
Costituire una società per azioni di diritto giapponese presenta caratteri di assoluta novità. Partendo da tale considerazione, possiamo immediatamente accennare al fatto che ciascuna fase del processo di costituzione deve avere i propri “organi”, i quali, una volta completata la procedura, assumeranno il ruolo definitivo che gli era stato assegnato nel corso di tale attività.
Andando con ordine, si deve sottolineare che, per prima cosa, per potersi validamente iniziare la procedura di costituzione la legge richiede la presenza di un promotore (hokkinin), che potremmo definire, pur con qualche dubbio legato al dato linguistico, socio fondatore (3).Solo in presenza di tale figura, e solo se l’ iniziativa proviene da essa, sarà possibile procedere alla costituzione.

Elemento personale
La legge non pone particolari limitazioni con riferimento alla figura del socio fondatore, di modo che chiunque, persona fisica o giuridica, può assumerne il ruolo.In particolare, una persona giuridica può assumere il ruolo di socio fondatore per tanto tempo quanto la sua partecipazione nel processo di costituzione sia compatibile con lo scopo specificato nella statuto e per quanto tempo la sua presenza sia ritenuta necessaria. Una tale pratica ci fornisce un dato molto importante: il socio fondatore non necessariamente parteciperà anche alla vita futura della società, potendo, infatti, essere chiamato a svolgere una funzione meramente preparatoria o addirittura, nella pratica, semplicemente consultiva. Se negli anni ‘80 era richiesta la presenza di almeno sette soci fondatori, o promotori, per poter dar inizio alla procedura di costituzione, attualmente è previsto che sia sufficiente la presenza anche di un solo socio fondatore, che può essere indipendentemente una persona fisica o giuridica non operando su questo aspetto nessun vincolo o restrizione. Secondo le nuove norme, tuttavia, la pluralità di promotore non è senza conseguenze: la presenza di più soci fondatori, infatti, impone che questi controfirmino un apposito accordo di collaborazione; solo quando questa condizione sarà soddisfatta sarà possibile costituire la società.

È l’articolo 25 che provvede a illustrare le due diverse procedure che possono essere scelte per costituire una Kabushiki Gaisha. Ne riportiamo il testo: “Una Kabushiki Gaisha può essere costituita sulla base di uno dei seguenti metodi: 1. per quanto previsto dalla seguente Sezione sino alla Sezione 8, il metodo secondo il quale i soci fondatori sono tenuti a sottoscrivere tutte le azioniemesse al tempo della costituzione (…); 2 per quanto previsto dalla seguente Sezione,dalla Sezione 3, dall’articolo 39 dalle Sezioni da 6 a 9, il metodo della sollecitazione nei confronti degli investitori a sottoscrivere le azioni emesse al tempo della costituzione, in aggiunta alla sottoscrizione dei soci fondatori. Ciascuno dei soci fondatori deve sottoscrivere almeno una delle azioni emesse al momento della costituzione”.

La norma rende evidente l’ importanza del socio fondatore e la duplice funzione che egli può assumere in visione del futuro della società medesima.Infatti, se nella prima ipotesi prospettata i soci fondatori, verosimilmente, prenderanno parte attiva nella società, la seconda ipotesi ci fornisce un quadro decisamente diverso, che fa propendere per un’ assunzione meramente formale della qualità di socio fondatore da parte di soggetti che, in realtà, potremmo definire semplici esecutori delle altrui direttive.Tale ipotesi sembra confermata dal secondo comma dell’ articolo, che prevede sì l’ obbligo dei soci fondatori di sottoscrizione di una quota del capitale, ma una quota che può limitarsi al valore di una sola azione. Si consideri infatti che non è inusuale il fatto che il ruolo di socio fondatore sia assunto da professionisti che, nella sostanza, sono incaricati dai soci, veri e propri promotori, del compito di redarre l’ atto costitutivo e lo statuto, fornendo in tal modo maggiori garanzie sul corretto andamento della procedura di costituzione.
Non può tuttavia sfuggire una certa corrispondenza tra i metodi di costituzione appena descritti per la Kabushiki Kaisha e quanto disposto dall’ articolo 2333 del codice civile. La società per azioni italiana, infatti, può essere validamente costituita per atto pubblico, immediatamente, cioè con la contestuale sottoscrizione di tutte le quote del capitale societario, o in più fasi, se si fa ricorso al procedimento di pubblica sottoscrizione.

Similmente accade nel diritto giapponese, che contempla la possibilità di sottoscrizione contestuale alla costituzione dei soci fondatori, ovvero di sottoscrizione differita delle azioni tramite lo strumento dell’ offerta agli investitori, con la conseguenza che la costituzione può dirsi validamente compiuta non appena il capitale iniziale indicato nello statuto è interamente versato.Compito principale del socio fondatore rimane quello di preparare lo Statuto (teikan) e controfirmarlo, anche tramite l’ apposizione del proprio sigillo personale.

Rimane comunque fermo il principio di carattere generale secondo il quale la qualità di socio, indipendentemente dalla qualifica di socio fondatore o meno, si ottiene per effetto dell’ acquisto della proprietà di titoli azionari della società stessa. Prova ne è sia che anche ai soci fondatori è richiesto di sottoscrivere delle azioni, seppure, come abbiamo visto, il loro obbligo sia contenuto alla sottoscrizione anche di una sola azione.
Generalmente, il titolo azionario “incorpora” la qualità di socio e la quota di partecipazione; la qualità di socio può essere provata altresì dall’iscrizione nel libro dei soci.
Schematicamente, i diritti dei soci possono essere divisi in due grandi categorie, quella dei diritti riconosciuti generalmente come diritti di amministrazione, cioè il diritto di intervento alle assemblee, il diritto di voto, ed i diritti patrimoniali, cioè il diritto a ricevere i dividendi, il diritto alla ripartizione del residuo attivo e il diritto di opzione relativo alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione.

Statuto
Il primo passo verso la costituzione di una nuova società è quello di redigere ed approvare gli articoli dello statuto. Esso ha natura contrattuale e deve assumere la forma dell’ atto pubblico. In questo modo ha inizio il procedimento di costituzione che si concluderà con la nascita della società. La legge richiede che siano rispettate puntuali condizioni, in mancanza delle quali il procedimento di costituzione si arresta.Le disposizioni contenute nello statuto (teikan no kisai matta kiroku jikou) possono essere divise in tre categorie: la prima categoria (disposizioni necessarie) è composta dalle disposizioni che devono obbligatoriamente essere incluse perché l’intero statuto possa essere considerato valido. In assenza di tali disposizioni si può discutere se il documento sottoscritto, lo statuto, debba essere considerato nullo o addirittura inesistente, ma in ogni caso il risultato è che la società non potrà essere validamente costituita.

La seconda categoria (disposizioni relative) è composta da disposizioni la cui mancanza non inficia la validità dello statuto nel suo complesso, regolando i rapporti societari interni.

Infine, la terza categoria (disposizioni opzionali), è composta da disposizioni che non si riferiscono né alla validità dello statuto stesso, né ai rapporti legali della società, ma che svolgono la funzione di fornire una miglior organizzazione societaria, al fine di garantire un maggiore efficienza della società.

Lo statuto deve sempre essere redatto in lingua giapponese, anche se la società è costituita da un socio fondatore straniero.Procedendo con ordine, possiamo individuare la categorie delle disposizioni essenziali negli articoli 27 e 28 della legge.In particolare, lo Statuto deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi (art.27):
1. Lo scopo della compagnia;
2. La denominazione sociale;
3. L’ indicazione della sede legale della società;
4. L’ ammontare del capitale sociale iniziale versato (4);
5. Il nome e la residenza dei soci fondatori.

La nuova normativa introduce una notevole novità proprio in relazione agli articoli necessari dello statuto. Nella legislazione precedente alla riforma del 2006, infatti, tra gli elementi che obbligatoriamente dovevano essere specificati nello statuto, pena la nullità di questo, v’ era anche il numero delle azioni emesse al momento della costituzione e di quelle emettibili in futuro, oltre alla precisa indicazione delle modalità con le quali sarebbe stato reso il dovuto pubblico avviso, necessario per rendere nota la costituzione della società (5).Per ciò che riguarda l’ indicazione dello scopo societario, è necessaria una precisazione. L’ ufficio per la registrazione delle società Giapponese (Houmu Kyoku) non accetta indistintamente clausole relative allo scopo della società con connotazioni generiche.

Gli articoli dello statuto, infatti, e vi rientrano naturalmente anche quelli dedicate allo scopo della società, devono essere il più possibile specifici. L’ ufficio, a questo scopo, ha la facoltà, in qualsiasi momento, di richiedere ai soci fondatori di modificare tale clausola se dovesse ritenere che essa sia caratterizzata da termini troppo vaghi o ambigui.Anche in considerazione della particolare importanza di questa clausola, molto spesso si fa ricorso all’ ausilio del consiglio di un “legal subscriber” (shihou shoshi) o dell’ Houmu Kyoku stesso. Presso l’ ufficio, infatti, è possibile consultare un apposito elenco contenente svariate formule possibili ed adottabili.

Ovviamente, è consigliabile inserire nella clausola dedicata allo scopo tutti i potenziali tipi di operazioni nelle quali l’ attività societaria potrebbe esplicarsi, in quanto qualsiasi modificazione successiva dello statuto necessita l’approvazione unanime dei soci.
Se ne ricorrono le condizioni, lo statuto deve espressamente indicare (art. 28):
1. qualsiasi contribuzione effettuata non in denaro, il nome del socio che ha effettuato la contribuzione ed il numero di azioni emesse sulla base di tale contribuzione;
2. qualsiasi bene che sia stato oggetto di una promessa di futuro acquisto successivamente alla costituzione della società ed il nome del socio promittente;
3. qualsiasi pagamento o indennizzo effettuato a favore di uno o più dei soci fondatori.
4. le spese di costituzione che devono essere affrontate dalla Kabushiki Kaisha.

L’ omissione di tali indicazioni rende nulle anche le clausole di cui all’ articolo 27, il che vale a dire che il mancato inserimento nello statuto di tali indicazioni comporta la nullità dello statuto nel suo complesso, provocando di conseguenza anche la nullità dell’ intera procedura di costituzione con un conseguente allargamento delle disposizioni necessarie.Lo statuto acquisterà piena validità legale solo successivamente all’intervento di un notaio, che lo renderà atto pubblico.

Successivamente all’intervento del notaio, e precedentemente alla conclusione della procedura di costituzione della società, non è possibile modificare gli articoli dello statuto, eccezion fatta nei casi previsti dagli articoli 33 (che prevede la nomina di un ispettore che controlli la validità dello statuto) e 37 (“Determinazione dell’ importo totale delle azioni che possono essere emesse”).
Il procedimento di costituzione potrà infine considerarsi concluso con il deposito dell’ atto costitutivo presso il registro delle imprese.La validità dello statuto, o meglio la sua regolarità formale davanti alla legge, è soggetta ad una particolare procedura nel caso in cui nel medesimo statuto siano state inserite le disposizioni di cui all’ art. 28.

In questo caso, infatti, immediatamente dopo l’ intervento del notaio, la società deve presentare al tribunale istanza per la nomina di un ispettore, che dovrà controllare se le disposizioni in esso contenuto siano state formulate in ossequio alle norme di legge (art. 33, comma 1).

Tale procedura, tenuta dall’ autorità giudiziaria e che possiamo definire di omologazione, deve accertare se l’accordo dei soci è conforme con le regole dell’ ordinamento e se si siano avverate le condizioni fissate dalla legge.

È bene precisare che il tribunale non entra nel merito dello statuto. Tuttavia, nell’ ambito del controllo di legalità, naturalmente volto ad accertare la coerenza delle pattuizioni contenute dall’ atto con il modello normativo prestabilito dalla legge, esso è altresì chiamato ad esprimere un giudizio sulla struttura organizzativa della future società, valutandone l’ idoneità ad operare legalmente nel rispetto dello scopo sociale dichiarato. L’ ispettore, così nominato ed il cui compenso è a carico della Kabushiki Kaisha, una volta compiute le proprie indagini dovrà presentare al tribunale il proprio rapporto e dovrà altresì provvedere a fornire copia di tali osservazioni anche ai soci fondatori.

Fatta salva la facoltà del tribunale di richiedere che siano effettuati nuovi accertamenti, nel caso esso ritenga che tali disposizioni statutarie sono inadeguate o inappropriate, può ordinare che vengano modificate.

In questa ipotesi, entro una settimana dalla decisione del tribunale, i soci fondatori sono tenuti a modificare le disposizioni relative alla sottoscrizione delle azioni da emettere al momento della costituzione, (art. 33, comma 8), ed a inserire tutte le altre disposizioni indicate dal giudice (art. 33, comma 9). Lo statuto così registrato dovrà essere conservato presso il luogo determinato dai soci fondatori, e successivamente al perfezionamento della procedura di costituzione, presso la sede principale della nuova società. (art. 31, comma 1).
I soci fondatori, o gli azionisti successivamente alla costituzione, hanno il diritto di poter visionare lo statuto in qualsiasi momento, chiederne la spedizione di una copia autentica o di un estratto, leggere attentamente lo statuto nel caso sia stato redatto con strumenti informatici ovvero farsi consegnare una copia su tale supporto informatico (art 31, comma 2). L’ accordo unanime di tutti i membri è necessario per le decisioni che vertono sulle seguenti materie: il numero delle azioni assegnate ai soci fondatori al momento della costituzione; l’importo del versamento che deve essere effettuato in riferimento a tali azioni; tutte le questioni relative agli apporti in capitale dei soci ed alle eccedenze di capitale della società. (art. 32). Nell’ ipotesi in cui lo statuto preveda l’ emissione di diverse categorie di azioni, i soci fondatori, previo accordo di tutti gli altri soci, sono tenuti a determinare il tipo di azioni da emettere al momento della costituzione.

Il Codice prevede che la Kabushiki Kaisha possa essere costituita anche sotto forma di “società chiusa” (Hikkai kabushiki Kaisha), nel quale caso il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare ogni singolo trasferimento di azioni; lo statuto deve espressamente indicare tale nomina.

Nel periodo tra la stipulazione dell’ atto costitutivo e l’ iscrizione, la società non è nata e per le obbligazioni che sono state assunte in suo nome, rispondono illimitatamente e solidalmente, verso i terzi, coloro che hanno agito con la qualità di soci fondatori.
A costituzione avvenuta la società si fa carico delle spese sopportate e delle obbligazioni assunte, se necessarie per avviare e completare il relativo procedimento. La stessa società, tuttavia, potrebbe decidere di far proprie anche quelle non necessarie, al pari delle obbligazioni contratte per altre ragioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, per iniziativa del notaio ovvero di coloro che sono designati quali amministratori.

Esaurita questa fase, si procede all’iscrizione dell’ atto costitutivo nel registro delle imprese che determina l’ acquisto della personalità giuridica.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN GIAPPONE (1)
LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN GIAPPONE (2)
LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN GIAPPONE (3)

Note:
(3) Prima della riforma, l’articolo 165 del Codice commerciale richiedeva la presenza di almeno sette promotori, pena l’invalidità della procedura di costituzione.
(4) Prima della riforma, il capitale minimo di una Kabushiki Kaisha è Yen 10.000.000 (Yen 3.000.000 per la Yuugen Kaisha), con la conseguenza che il valore delle azioni al momento della costituzione della società doveva essere pari a tale cifra o superiore. Sempre precedentemente alla riforma, il valore minimo di ciascuna azione era fissato in Yen 50.000. Erano anche contemplati casi in cui potevano essere emeses azioni con valore inferiore, ma il cui prezzo di riferimento non poteva essere inferiore a Yen 50.000.
(5) Articolo 166 del Codice Commerciale prima della riforma, comma 1, punti n. 3, 6 e 9.