LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN GIAPPONE (1)

Attualmente, il Codice Commerciale Giapponese prevede quattro tipo di società: la Goumei Gaisha (società in accomandita semplice), la Goushi Gaisha (società in nome collettivo), la Goudou Gaisha (società a responsabilità limitata) e la Kabushiki Gaisha (società per azioni).

Tutte queste società sono considerate persone giuridiche. Nella realtà, tuttavia, esiste anche un quinto modello societario che, pur essendo stato abolito, di fatto sopravvive alla riforma. Sino all’ intervento del 2006, infatti, molte attività erano costituite sotto forma di Yuugen Gaisha, un tipo di società a responsabilità limitata modellata sulla tedesca GmbH; tali imprese sono attualmente state rinominate Yuugen Gaisha “speciali” (tokurei yugen Kaisha) e, per la maggior parte, sono già state convertite in Kabushiki Gaisha.
Da ciò, naturalmente, discende che il modello societario Yuugen Kaisha non può più essere utilizzato per la costituzione di una nuova società, ma continua, e continuerà, ad esistere sino all’ esaurimento delle società che in passato hanno assunto tale organizzazione e che desiderano conservala.

L’ intervento ha interessato, e non poteva essere altrimenti, anche la c.d. “limited partnerships for investment”, approvata nel 1999 nell’ ottica di incentivare gli investimenti, anche stranieri, fornendo al sistema economico un modello avvicinabile all’ associazione in partecipazione.

I primi due tipi di società richiamati in apertura, sono varianti del concetto anglosassone di “partnership” (kumiai), che presenta alcuni caratteri di estraneità in relazione agli ordinamenti di civil law e che indica, con un buon grado di approssimazione, le società di persone.

Nel contesto della costituzione di tali società, i soci, che nel linguaggio giuridico originale sono letteralmente denominati “membri” (shain), operano preliminarmente su una base contrattuale, legandosi tra loro tramite contratto.

La legislazione giapponese prevede anche due forme di attività commerciale che potevano essere ricondotte alla “limited partnership” (associazione in partecipazione a responsabilità limitata): la Mochibun gaisha, una forma societaria molto vicina alla società di capitali (Mochibun Gaisha) che prevede il regime di responsabilità limitata per alcuni soci, e la Tokumei kumiai (lett. “anonymous partnerships”), una forma di collaborazione nella quale i membri non operativi possono beneficiare del regime di responsabilità limitata sino a quando scelgono di rimanere anonimi.

Più recentemente, nel corso del 2005, è stata introdotta la “Limited liability partnerships”.

Tali società potevano essere costituite a qualsiasi scopo, sebbene quest’ ultimo dovesse essere chiaramente precisamente indicato e descritto nello statuto societario, in quanto il diritto giapponese non ammette scopi generici, è sottoposta ad un regime di responsabilità limitata perfetta, e permettono di evitare le c.d. doppia tassazione in capo ai propri soci.
Qualsiasi sia stata la forma societaria prescelta, anche l’ ordinamento giapponese prevede una serie di incombenze alle quali è necessario adempiere per poter perfezionare la costituzione di una società.

In massima sintesi, gli operatori commerciali devono effettuare la propria registrazione presso l’Ufficio degli Affari Legali, (Homukyoku) sottoposto alla competenza del Ministero della Giustizia, naturalmente indicando anche la denominazione commerciale che intendono utilizzare (1). La somma di tali registrazioni forma il pubblico registro conosciuto con il nome di Tokibo.
Con particolare riferimento alla denominazione sociale, la più recente riforma ha ritenuto di incorporare le previsioni presenti negli articoli 16 e 17 del testo precedente in una unica norma. Si tratta dell’ articolo 6 della nuova legge sulle società nel quale le precedenti disposizioni sono confluite, che abbandona qualsiasi riferimento ai semplici operatori commerciali (in precedenza era espressamente previsto che un operatore commerciale potesse usare il suo cognome o qualsiasi altro appellativo – art. 16 del precedente testo) e si preoccupa di specificare che la denominazione sociale deve contenere la specifica indicazione del tipo di forma societaria adottata e che deve essere evitato l’ uso di qualsiasi carattere, leggi ideogrammi ma anche segni che derivano dalla traslitterazione di parole straniere rese con uno dei due sillabari usati nella lingua giapponese, l’ Hiragana ed il Katakana, che possano causare confusione, ingenerando l’erronea convinzione che si tratti di un’ altra società o di un diverso tipo di società (2).

LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN GIAPPONE (1)
LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN GIAPPONE (2)
LE SOCIETÀ DI CAPITALI IN GIAPPONE (3)

Note:
(1) È fatto obbligo di inserire nella denominazione commerciale prescelta anche l’indicazione del tipo di forma societaria che si è deciso adottare. Per esempio Kabushiki Kaisha“nome”, oppure “nome” Kabushiki Kaisha, o ancora K.K. “nome”.
(2) In passato poteva essere richiesto che la Kabushiki Kaisha desse pubblica notizia della sua avvenuta costituzione o dell’emissione
delle azioni. Molte società propendevano per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decisamente più conveniente dal punto di vista economico, ma nella maggioranza dei casi le comunicazioni venivano effettuate con la pubblicazione nei quotidiani nazionali più popolari. Proprio per la particolarità di tali disposizioni e per l’alto grado di conoscibilità che la comunicazione deve possedere, la pubblicazione in quotidiani locali, riviste o periodici di settore non soddisfa i requisiti richiesti, quindi è sempre meglio indirizzarsi, se richiesto, verso la pubblicazione su giornali di rilevanza nazionale per potersi avere un pubblico avviso (ad esempio i quotidiani “Mainichi” o “Asahi”.